Una pronuncia di fondamentale rilievo in materia di diritto allo studio e tutela dei diritti fondamentali è stata emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, che ha accolto l’istanza allegata al ricorso patrocinato dall'Avv. Santo Botta, del foro di Sciacca, con la preziosa collaborazione dell'Avv. Giuseppe Manca. Il provvedimento cautelare ha sospeso gli atti con cui l'Università di Bologna aveva negato a uno studente internazionale la possibilità di perfezionare la propria immatricolazione oltre il termine perentorio del 30 giugno 2026, garantendogli il mantenimento dell'iscrizione con riserva e salvaguardando la sua carriera accademica.
La vicenda riguarda un giovane cittadino straniero, laureato e stimato professionista nel proprio Paese d'origine, che si è visto costretto ad abbandonare precipitosamente la propria patria, gli affetti e la famiglia a seguito di una durissima azione repressiva delle autorità locali.
Nel corso del 2023, il cittadino era stato informato dell'apertura di un procedimento penale a suo carico dopo una perquisizione avvenuta nella sua abitazione. Le accuse formalizzate dalle autorità del suo Paese d'origine – strutturate in modo da configurare reati di eccezionale gravità, tra le quali la "giustificazione del terrorismo" – traevano unicamente origine da alcune opinioni e commenti da lui espressi sui social media (in particolare su un canale Telegram), nei quali criticava apertamente le operazioni militari e le scelte politiche del governo in carica, esprimendo solidarietà alle popolazioni colpite dal conflitto. Sottoposto a pesanti pressioni psicologiche da parte degli ufficiali inquirenti affinché rendesse dichiarazioni confessorie, e conscio dell'elevatissimo rischio di subire una detenzione ingiusta, trattamenti inumani, torture e una condanna sproporzionata per il solo esercizio della libertà di pensiero, il giovane è fuggito in Italia, dove ha immediatamente richiesto la protezione internazionale.
Arrivato in Italia, il cittadino ha avviato un esemplare percorso di inserimento sociale e accademico: ha frequentato corsi di lingua italiana, ha svolto attività lavorativa e ha superato brillantemente le selezioni per l'ammissione a un prestigioso corso di laurea magistrale in ambito manageriale presso l'Università di Bologna, completando con profitto il primo anno di studi e superando numerosi esami. Tuttavia, a causa delle lungaggini burocratiche ministeriali relative alla definizione della sua domanda di protezione – la cui trattazione nel merito è attualmente pendente davanti al Tribunale Civile – l'Università di Bologna, applicando rigidamente una circolare ministeriale (MUR), aveva decretato l'esclusione del giovane qualora non avesse esibito un permesso di soggiorno definitivo entro il 30 giugno 2026. Tale automatismo avrebbe comportato la totale distruzione degli sforzi accademici compiuti e un danno irreparabile.
I difensori hanno censurato la scelta dell'Ateneo, evidenziando la violazione dell'autonomia universitaria, l'errata applicazione delle circolari e la natura meramente dichiarativa e non costitutiva dello status di protezione internazionale. Il TAR Emilia-Romagna ha pienamente condiviso le tesi dei legali, statuendo che lo studente – avendo impugnato il diniego amministrativo della Commissione – è regolarmente presente sul territorio nazionale. I Magistrati amministrativi hanno ritenuto del tutto "irragionevole la fissazione di un termine perentorio entro il quale produrre il relativo (ed eventuale) titolo di soggiorno, atteso che il realizzarsi di tale circostanza non è nella disponibilità del ricorrente", riscontrando altresì la sussistenza di un danno grave e irreparabile derivante dall'eventuale blocco degli studi.
“Questo provvedimento del TAR Bologna rappresenta una vittoria di civiltà giuridica – afferma l’avv. Santo Botta – . Da un lato, riafferma che il diritto all'istruzione superiore non può essere sacrificato sull'altare di scadenze formali estranee al controllo del richiedente asilo. Dall'altro, offre una fondamentale sponda di tutela a chi, avendo esercitato il legittimo diritto di critica e dissenso politico nel proprio Stato totalitario o autoritario d'origine, necessita della massima protezione e riservatezza da parte delle istituzioni dello Stato ospitante per evitare ritorsioni transnazionali contro se stesso o i propri familiari rimasti in patria”.