Un cittadino marsalese, titolare di una licenza di porto di fucile per uso caccia, aveva fatto richiesta di rinnovo alla competente Questura di Trapani.
A seguito di tale istanza, l’amministrazione dell’Interno comunicava il preavviso di diniego sul rilievo che il richiedente, in passato, era stato controllato con soggetti gravati da precedenti di polizia.
Il sig. F.M., pertanto, al fine di conoscere gli atti sui quali si basava la comunicazione, inoltrava apposita istanza di accesso al fine di conoscere i fatti indicati nelle motivazioni poste a supporto del preavviso di rigetto e che la mancata indicazione delle generalità di tali soggetti e delle circostanze degli “incontri” con gli stessi avrebbero impedito di intraprendere le azioni a tutela dei propri interessi.
La Questura di Trapani, tuttavia, negava i documenti richiesti sostenendo che questi fossero inaccessibili poiché afferenti ad attività di controllo del territorio delle Forze dell’ordine nonché rientranti nel Regolamento ministeriale 16 marzo 2022 recante la Disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi
Il sig. F.M. si determinava a proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Palermo, con il patrocinio dell’avvocato Santo Botta, al fine di impugnare il provvedimento di diniego emesso dalla Questura di Trapani con riferimento alla propria istanza di accesso agli atti.
In particolare, l’avv. Santo Botta, nel contestare le difese della Questura di Trapani – costituitasi in giudizio controdeducendo che le informazioni contenute nel CED Interforze sono sottratte al regime ordinario dell’accesso agli atti di cui alla L. n. 241 del 1990 – richiamava a supporto l’ormai pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale il diritto di accesso agli atti non può essere escluso in astratto, ma va riconosciuto previo bilanciamento degli interessi contrapposti, in misura tale da garantire l’esercizio di difesa di parte ricorrente.
Con sentenza depositata l’ultimo dell’anno 2024, il T.A.R. Palermo, condividendo le difese formulate dall’avv. Santo Botta e la giurisprudenza dallo stesso richiamata, in accoglimento del ricorso proposto, ha riconosciuto il diritto del ricorrente – e il corrispondente obbligo della Questura di Trapani – alla visione e al rilascio della documentazione richiesta, assegnando a tal fine un termine all’amministrazione di 30 giorni.
Con la medesima pronuncia, il T.A.R. Sicilia – Palermo ha, altresì, disposto la nomina di un Commissario ad Acta che, nell’ipotesi di decorso infruttuoso del termine di trenta giorni assegnato alla Questura di Trapani, provvederà a rilasciare i predetti documenti, con oneri a carico dell’Amministrazione dell’Interno.